Riproduzioni a scopo di pubblicazione

Nel caso in cui si intenda pubblicare riproduzioni di beni culturali in consegna all’Istituto, è necessario presentare apposita richiesta. Le richieste di riproduzione finalizzate alla pubblicazione sono di due tipi:

  1. Pubblicazioni non soggette al pagamento di una tariffa, ma solo a eventuale rimborso spese;
  2. Pubblicazioni soggette al pagamento di una tariffa.

I. Pubblicazioni non soggette al pagamento di una tariffa, ma solo a eventuale rimborso spese

Non comportano alcuna tariffa di pubblicazione, le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso ricomprese nei seguenti casi:

  • per pubblicazioni effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
  • per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell’ambito di accordi di collaborazione istituzionale. Si precisa che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l’insieme delle circostanze in cui si realizza l’iniziativa stessa;
  • per pubblicazioni in volumi a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
  • per pubblicazioni in volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
  • per pubblicazioni in cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
  • per pubblicazioni in riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
  • per pubblicazioni in giornali e periodici nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca;
  • per pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access).

È comunque previsto il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’eventuale esecuzione delle riproduzioni, secondo quanto indicato nel paragrafo “Riproduzioni richieste all’Amministrazione” della sezione “Fotoriproduzioni”.

In questi casi, è sufficiente che il richiedente invii alla Direzione di questo Istituto una semplice comunicazione attraverso l’apposito modulo, senza marca da bollo, e alleghi fotocopia della carta d’identità in corso di validità (ai sensi dell’art. 65 del D. lgs. 82/2005). Si precisa che in seguito alla comunicazione non è prevista una risposta da parte dell’Archivio di Stato.

Il richiedente dovrà consegnare all’Istituto una copia dell’elaborato, in formato cartaceo o elettronico, riportare la segnatura esatta del documento e la menzione «su concessione del Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Nuoro». In caso di trasmissione telematica, occorre inviare, contestualmente all’elaborato, l’apposito modulo compilato e una copia del documento d’identità.

II. Pubblicazioni soggette al pagamento di una tariffa

Nel caso in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati al di fuori dei casi di cui al paragrafo precedente, il richiedente è tenuto al pagamento di una tariffa di pubblicazione, calcolata sulla base del Nuovo Tariffario, voce “Pubblicazioni soggette al pagamento di una tariffa”.

In questi casi, il richiedente dovrà inviare una richiesta di autorizzazione alla Direzione dell’Istituto attraverso l’apposito modulo corredato di marca da bollo da euro 16,00 opportunamente annullata, ed allegare fotocopia della carta d’identità in corso di validità (ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005). In alternativa l’istanza può essere bollata elettronicamente mediante il servizio Acquista @e.bollo e trasmessa per posta elettronica, unitamente agli allegati richiesti. Si precisa che il pagamento della marca da bollo non è dovuto da parte delle amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane, e delle ONLUS, che possono avvalersi, rispettivamente, dell’esenzione ai sensi della tabella all. B, artt. 27-bis e 16 del DPR 642/1972.

A seguito della richiesta di autorizzazione, l’Istituto invierà il preventivo calcolato sulla base delle presenti disposizioni. Solo dopo l’avvenuto pagamento si riceverà l’autorizzazione alla pubblicazione.

La pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del documento e la menzione «su concessione del Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Nuoro».

Successivamente alla pubblicazione, è in ogni caso richiesta la consegna all’Archivio di Stato di Nuoro di una copia dell’opera prodotta in formato cartaceo o elettronico.

Ultimo aggiornamento

14 Agosto 2024, 12:51